Costituzione Italiana art. 135


1. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.
2. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d' esercizio.
3. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciscuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
4. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall' esercizio delle funzioni.
5. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall' ufficio di giudice.
6. L' ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, d' un Consiglio regionale, con l' esercizio della professione d' avvocato e con ogni altra carica ed ufficio indicati dalla legge.
7. Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
(Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. Cost. 22 novembre 1967, n. 2, l'ultimo comma inoltre è stato cosi modificato dall'art. 2 della L. Cost. 16 gennaio 1989, n. 1)

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