Consiglio di Stato Sez VI del 2002 numero 2984 (29/05/2002)


Il termine di sessanta giorni assegnato dalla legge al ministro per i beni culturali e ambientali per l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica, ancorchè perentorio, attiene al solo esercizio del potere di annullamento, restando estranea alla previsione normativa l'ulteriore fase della comunicazione o notificazione; ciò non esonera, tuttavia, l'amministrazione dall'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'interessato del provvedimento di annullamento, con conseguente responsabilità per eventuali danni, derivanti da un ingiustificato e considerevole ritardo nel dare comunicazione dell'intervenuto annullamento.Sussiste in capo all'amministrazione l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento di annullamento di autorizzazione paesaggistica, in quanto il potere di annullamento attribuito al ministro per i beni culturali e ambientali è esercitato in una successiva fase endoprocedimentale, che ha natura di secondo grado e che è di competenza di un diverso organo rispetto a quello che ha rilasciato l'autorizzazione.

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