Consiglio di Stato Sez. V del 1991 numero 367 (25/03/1991)


La legge 28 gennaio 1977 n.10 nel disporre l'esenzione dall'obbligo di versare il contributo di urbanizzazione contestualmente al rilascio di concessione di costruzione nei casi di piani di lottizzazione in precedenza approvati (art. 18, ultimo comma), ovvero nel prevedere lo scomputo, totale o parziale, del valore delle opere che il concessionario si impegna a realizzare direttamente (art. 11), si ispira al principio che il contributo per gli oneri di urbanizzazione è alternativo alla realizzazione diretta, d'intesa con la Amministrazione comunale, delle opere di urbanizzazione, sicché detto contributo non è dovuto nel caso dell'istanza di concessione relativa all'attuazione di un insediamento per il quale le opere di urbanizzazione risultano già realizzate sulla base di un atto d'obbligo a suo tempo sottoscritto dai proprietari delle aree.

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