Commissione Tributaria Regionale Perugia del 2014, Sez. III numero 36 (17/01/2014)



Ai fini dell'imposta di registro, l'Ufficio è tenuto ad accertare non tanto il corrispettivo della cessione dei beni oggetto di compravendita, quanto piuttosto il loro valore venale in comune commercio, con riferimento all'epoca dell'effettivo trasferimento che si perfeziona soltanto con la definitiva conclusione dell'atto di vendita, senza che rilevi il valore stabilito nell'accordo precontrattuale. È evidente come le eventuali pattuizioni del preliminare riguardino solo particolari modalità di pagamento per la cessione dei terreni alla società acquirente, ma tali modalità non rilevano né ai fini dei criteri di tassazione dell'atto di trasferimento di terreni, che rimane un atto di vendita vero e proprio, né tanto meno sul piano probatorio in ordine alla determinazione del valore venale dei beni ceduti.

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