Commissione Tributaria Provinciale Milano, Sez. XLVI del 2016 numero 4512 (20/05/2016)




E' legittimo l'avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro dovuta, a seguito di disconoscimento dell'agevolazione "prima casa", se l'acquirente ha dichiarato nell'atto di acquisto di voler usufruire dell'agevolazione, impegnandosi, così come normativamente previsto, a stabilire, nel termine di 18 mesi, la residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile oggetto di acquisto agevolato, ma non abbia poi dato seguito a tale volontà. E' evidente che la norma, che parla espressamente soltanto della dichiarazione di voler trasferire la propria residenza, debba necessariamente comprendere anche la diversa dichiarazione di volersi trasferire nel luogo di lavoro, qualora l'immobile sia ivi ubicato. Poiché entrambe le dichiarazioni debbono, a pena di decadenza dal beneficio, esser formulate al momento della registrazione dell'atto, consegue che, se il contribuente non dichiara tempestivamente nell'atto di voler utilizzare l'abitazione in luogo di lavoro diverso dal Comune di residenza, è legittimo il disconoscimento dell'agevolazione da parte del Fisco.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Commissione Tributaria Provinciale Milano, Sez. XLVI del 2016 numero 4512 (20/05/2016)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti