Codice Civile art. 577


SUCCESSIONE DEL FIGLIO [NATURALE] ALL'ASCENDENTE LEGITTIMO IMMEDIATO DEL SUO GENITORE

1. Il figlio [naturale] succede all' ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l' eredità, se l' ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado.
(La Corte costituzionale, con sentenza 2-14 aprile 1969, n. 79, ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo)
(L'art. 1, comma 11, L. 10 dicembre 2012, n. 219, dispone che nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrano, siano sostituite dalla seguente: «figli»)

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