Codice Civile art. 55


IMISSIONE DI ALTRI NEL POSSESSO TEMPORANEO
1. Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l' ultima notizia dell' assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

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