Codice Civile art. 509


LIQUIDAZIONE PROSEGUITA SU ISTANZA DEI CREDITORI O LEGATARI

1. Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l' erede incorre nella decadenza dal beneficio d' inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il tribunale del luogo dell' aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l' erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con l' incarico di provvedere alla liquidazione dell' eredità secondo le norme degli articoli 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere.
2. Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell' articolo 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili.
3. L' erede perde l' amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l' erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.

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