Codice Civile art. 361


PROVVEDIMENTI URGENTI
1. Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d' ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo, all' apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.

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