Codice Civile art. 334


RIMOZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

1. Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell' amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall' amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell' usufrutto legale.
2. L' amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.

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