Codice Civile art. 313


PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE

1. Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo all' adozione.
2. L' adottante, il pubblico ministero, l' adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'Appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
(Articolo così modificato dalla l. 149/2001)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 313"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti