Codice Civile art. 293


DIVIETO D'ADOZIONE DI FIGLI (Rubrica così modificata dall’art. 37, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio.»)

I figli non possono essere adottati dai loro genitori.
(Comma così modificato dall’art. 37, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.»)
[Non può tuttavia essere dichiarata la nullità della adozione se, al momento in cui questa avvenne, la qualità di figlio naturale dell'adottato non risultava da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale.]
(Comma abrogato dall'art. 67, L. 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori)
[Se l'adottato è un figlio naturale non riconoscibile, può essere sempre dichiarata la nullità dell'adozione.]
(Comma abrogato dall'art. 67, L. 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori)
(Articolo così sostituito dall'art. 131, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia)

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