Codice Civile art. 2891


DIRITTO DEI CREDITORI DI FAR VENDERE I BENI
1. Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata dall' articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di richiedere l' espropriazione dei beni con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile, purché adempia le condizioni che seguono:
1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell' articolo precedente e al proprietario anteriore;
2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato;
3) che contenga l' offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra;
4) che l' originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.
2. L' omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta.

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