Codice Civile art. 2777


SEZIONE IV Dell'ordine dei privilegi (PREFERENZA DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DI ALTRI CREDITI)
1. I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.
2. Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all' articolo 2751-bis nell' ordine seguente:
a) i crediti di cui all' articolo 2751-bis, n. 1;
b) i crediti di cui all' articolo 2751-bis, numeri 2 e 3;
c) i crediti di cui all' articolo 2751-bis, numeri 4 e 5.
3. I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell' articolo 2751-bis.

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