Codice Civile art. 2688


CONTINUITA' DELLE TRASCRIZIONI
1. Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l' atto anteriore di acquisto.
2. Quando l' atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l' ordine rispettivo, salvo il disposto dell' articolo 2644.

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