Codice Civile art. 2630bis


VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE O DI AZIONI O QUOTE DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE
[1. Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui agli articoli 2357-quater, primo comma e 2359-quinquies, primo comma.]
(Il presente articolo, aggiunto dall'art. 34, D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30 e sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 315, non è stato riproposto nella nuova formulazione del suddetto titolo)

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