Codice Civile art. 2627


ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
(Articolo così modificato dal Dlgs 61/2002)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2627"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti