Codice Civile art. 2520


LEGGI SPECIALI
1. Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.
2. La legge puo' prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.
(art. così sostituito dall' art.8 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
La variazione del numero e delle persone dei soci non importa modificazione dell' atto costitutivo.
Il capitale della società, anche se questa è a responsabilità limitata, non è determinato in un ammontare prestabilito.
Ogni trimestre deve essere depositato per l' iscrizione presso l' ufficio del registro delle imprese, a cura degli amministratori, un elenco delle variazioni delle persone dei soci a responsabilità illimitata o di quelli che hanno assunto responsabilità per una somma multipla dell' ammontare della propria quota.)

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