Codice Civile art. 2518


RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI
1. Nelle societa' cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.
(art. così sostituito dall' art.8 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
La società deve costituirsi per atto pubblico.
L' atto costitutivo deve indicare:
1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
2) la denominazione [ 2515 ], la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l' oggetto sociale;
4) se la società è a responsabilità illimitata o limitata e, in questo caso, se il capitale sociale è ripartito in azioni e l' eventuale responsabilità sussidiaria dei soci;
5) la quota di capitale sottoscritto da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste;
6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
7) le condizioni per l' ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
8) le condizioni per l' eventuale recesso e per l' esclusione dei soci;
9) le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve essere data agli utili residui;
10) le forme di convocazione dell' assemblea, in quanto si deroghi alle disposizioni di legge;
11) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale;
12) il numero dei componenti il collegio sindacale;
13) la durata della società;
14) l' importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell' atto costitutivo e deve essere a questo allegato.)

Prassi collegate

  • Quesito n. 14-2006/I, Statuto delle cooperative: inammissibilità di un rinvio automatico alla disciplina delle spa o delle srl

Documenti collegati

  • Codice Civile
  • Quesito n. 14-2006/I, Statuto delle cooperative: inammissibilità di un rinvio automatico alla disciplina delle spa o delle srl

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2518"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti