Codice Civile art. 2493


APPROVAZIONE TACITA DEL BILANCIO
1. Decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.
2. Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.
(art. così sostituito dall' art. 4 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente :
Il bilancio approvato dall' assemblea e l' elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su quote sociali devono essere depositati presso l' ufficio del registro delle imprese a norma dell' articolo 2435.)

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