Codice Civile art. 2490


BILANCI IN FASE DI LIQUIDAZIONE
1. I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della societa', per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalita' e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti.
2. Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.
3. Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
4. Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell'articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.
5. Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attivita' di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
6. Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la societa' e' cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495.
(art. così sostituito dall' art. 4 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell' articolo 2214, la società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci e i versamenti fatti sulle quote, nonché le variazioni nelle persone dei soci;
2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste.
I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci.
Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 2, e di ottenerne estratti a proprie spese.)

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