Codice Civile art. 2489


POTERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI LIQUIDATORI
1. Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della societa'.
2. I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalita' e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilita' per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e' disciplinata secondo le norme in tema di responsabilita' degli amministratori.
(art. così sostituito dall' art. 4 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Nelle società in cui non esiste il collegio sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione.
E' nullo ogni patto contrario.)

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