Codice Civile art. 248


LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE DI CONTESTAZIONE DELLO STATO DI FIGLIO. IMPRESCRITTIBILITÀ (Rubrica così sostituita dall’art. 20, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità.»)

L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.
(Comma così sostituito dall’art. 20, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «L'azione per contestare la legittimità spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.»)
L'azione è imprescrittibile.
Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.
(Comma aggiunto dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013)

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