Codice Civile art. 2457


SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
1. L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralita' di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.
2. Il nuovo amministratore assume la qualita' di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.
(art. così sostituito dall' art.2 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell' attivo o il deposito indicato nell' articolo 2455, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l' ufficio del registro delle imprese. Chiunque può esaminarli, anticipando le spese.)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2457"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti