Codice Civile art. 2224


ESECUZIONE DELL'OPERA
1. Se il prestatore d' opera non procede all' esecuzione dell' opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d' arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d' opera deve conformarsi a tali condizioni.
2. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

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