Codice Civile art. 2212


POTERI DEI COMMESSI RELATIVI AGLI AFFARI CONCLUSI
1. Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell' imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l' esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.
2. Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell' interesse dell' imprenditore.

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