Codice Civile art. 2200


SOCIETA'
1. Sono soggette all' obbligo dell' iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un' attività commerciale.
2. L' iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.

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