Codice Civile art. 2087


TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
1. L' imprenditore è tenuto ad adottare nell' esercizio dell' impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l' esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l' integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2087"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti