Codice Civile art. 2085


INDIRIZZO DELLA PRODUZIONE
1. Il controllo sull' indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all' interesse unitario dell' economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme corporative.
2. La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.

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