Codice Civile art. 2006


SMARRIMENTO E SOTTRAZIONE DEL TITOLO
1. Salvo disposizioni di leggi speciali, non è ammesso l' ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti.
2. Tuttavia chi denunzia all' emittente lo smarrimento o la sottrazione d' un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo.
3. Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto è liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore.
4. Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore, il denunziante può essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione, se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli non vengano presentati da altri.
5. E' salvo, in ogni caso, l' eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo.

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