Codice Civile art. 1900


SINISTRI CAGIONATI CON DOLO O CON COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO O DEI DIPENDENTI
1. L' assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell' assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
2. L' assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l' assicurato deve rispondere.
3. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell' assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all' assicuratore.

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