Codice Civile art. 1834


CAPO XVII Dei contratti bancari - SEZIONE I Dei depositi bancari - (DEPOSITI DI DANARO)
1. Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà, ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l' osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.
2. Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto.

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