Codice Civile art. 1817


TERMINE PER LA RESTITUZIONE FISSATO DAL GIUDICE
1. Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.
2. Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.

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