Codice Civile art. 166


CAPACITA' DELL'INABILITATO

1. Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall' inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l' assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 166"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti