Codice Civile art. 1623


MODIFICAZIONI SOPRAVVENUTE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
1. Se, in conseguenza di una disposizione di legge, di una norma corporativa o di un provvedimento dell' autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
2. Sono salve le diverse disposizioni della legge, della norma corporativa, o del provvedimento dell' autorità.

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