Codice Civile art. 158


SEPARAZIONE CONSENSUALE

1. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l' omologazione del giudice.
2. Quando l' accordo dei coniugi relativamente all' affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l' interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell' interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l' omologazione.

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