Codice Civile art. 1469ter


abrogato (ACCERTAMENTO DELLA VESSATORIETA' DELLE CLAUSOLE)
[La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell' oggetto del contratto, nè all' adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purchè tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell' Unione europea o l' Unione europea.
Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l' onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.]
(Articolo sostituito dall'art. 1469 bis cod. civ., così come disposto dall'art. 142 del D. Lgs. 06-09-2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1469ter"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti