Cass. Pen. sez. III del 2014 numero 49221 (26/11/2014)



La ristrutturazione edilizia, diversamente dal restauro conservativo, non è vincolata al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio esistente, comprendendo il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, mentre il restauro ed il risanamento conservativo non possono modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio preesistente. Al fine di collocare le opere all'interno di una delle due categorie esse vanno considerate nella loro globalità tenendo conto delle finalità perseguite con la loro realizzazione.

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