Cass. civile, sez. Unite del 2011 numero 3034 (08/02/2011)




La peculiare rilevanza attribuita dal legislatore al diritto di agire e di difendersi in giudizio, costituzionalmente garantito, legittima la previsione di deroghe rispetto alla disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali.

È nell’ambito del processo civile che le diverse esigenze di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo e di attuazione del diritto di difesa devono trovare composizione. Alle disposizioni del codice di rito va attribuita natura speciale rispetto a quelle contenute nel codice della privacy e, nel caso di divergenza, le prime devono prevalere. Né può dirsi che la disciplina dettata nel codice di rito, antecedente all’entrata in vigore del codice della privacy, abbia ignorato gli aspetti relativi alla tutela della riservatezza (avendo il legislatore già curato i profili rilevanti in proposito ed essendo successivamente intervenuto con i correttivi ritenuti necessari).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Unite del 2011 numero 3034 (08/02/2011)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti