Cass. civile, sez. Unite del 2008 numero 19499 (16/07/2008)


Nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno (da svalutazione) di cui all'art.1224, comma II, c.c.(rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile, in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate. La misura di questo maggior danno va individuata nell'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi (o tra il tasso di inflazione se superiore) e il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284, comma I, c.c.. È fatta salva la possibilità per il debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata. Per converso, il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza, è tenuto a offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione.

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