Cass. civile, sez. Unite del 2003 numero 14669 (01/10/2003)


La disposizione dettata dall'articolo 1469-bis, comma 3, n.19 del Cc si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie fra consumatore e profesionista, abbia stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore, presumendo vessatoria la clausola che individui come sede del foro competente una diversa località. La disposizione dettata dall'art. 1469-bis, comma 3, n.19 del Cc, ha natura di norma processuale e si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Unite del 2003 numero 14669 (01/10/2003)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti