Cass. civile, sez. Unite del 1999 numero 58 (13/02/1999)


L'efficacia interruttiva spiegata, sulla prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati (prevista dall'art. 51 r.d.l. n. 1578 del 1933), dal promovimento dell'azione stessa è desumibile dalla nozione della prescrizione quale causa di estinzione dei diritti in caso di loro mancato esercizio per un determinato tempo (art. 2943 c.c.), piuttosto che mediante il richiamo dell'efficacia interruttiva del promovimento di un giudizio (art. 2943 c.c.); in coerenza con tale interpretazione, al promovimento del procedimento disciplinare deve ritenersi applicabile non la regola dell'effetto interruttivo permanente degli atti di instaurazione di un giudizio (art. 2945 comma 2), ma quella dell'effetto istantaneo dell'interruzione (art. 2945 comma 1), con la conseguenza di assicurare il rispetto dell'esigenza che il tempo dell'applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito.

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