Cass. civile, sez. Unite del 1995 numero 3101 (17/03/1995)
Per la formazione degli usi aziendali, riconducibili alla categoria degli usi negoziali, é necessario unicamente la sussistenza di una prassi generalizzata - che si realizza attraverso la mera reiterazione di comportamenti posti in essere spontaneamente e non giá in esecuzione di un obbligo - che riguardi i dipendenti anche di una sola azienda e che comporti per essi un trattamento piú favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva; le condizioni di miglior favore derivanti dai suddetti usi aziendali non possono essere derogate in "peius" per i lavoratori dalla contrattazione collettiva, atteso che gli usi si inseriscono nei singoli contratti individuali e non giá nei contratti collettivi nazionali o aziendali, e che l'esclusione di tale inserzione può avvenire soltanto in base alla concorde volontà delle parti.