Cass. civile, sez. Unite del 1987 numero 187 (14/01/1987)


Con riguardo al provvedimento amministrativo che, ai sensi dell'articolo 27cc., dichiari l'estinzione di una persona giuridica (nella specie Ospedale dei pellegrini di Carignano) e devolva i suoi beni ad altro ente, l'impugnazione proposta dal privato, per denunciare l'inapplicabilità della citata norma, essendo l'ente dichiarato estinto una fondazione priva di personalità, e far quindi valere il proprio diritto di proprietà, in qualità di fondatore, sui predetti beni, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto è rivolta a tutelare quella posizione di diritto soggettivo, a fronte di un atto della P.A. inidoneo a degradarlo in difetto del relativo potere, mentre resta ininfluente, al fine della giurisdizione ogni questione attinente al fondamento nel merito della domanda, ovvero al divieto per il predetto giudice di emettere una pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato.

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