Cass. Civile, sez. II del 2024 numero 30025 (21/11/2024)



Il criterio attributivo della proprietà comune previsto dall’art. 1117 cod.civ. può essere superato soltanto mediante la prova certa che il bene non sia mai stato di proprietà comune, da fornire a cura del soggetto interessato mediante la produzione di un titolo anteriore all’insorgenza del condominio, ovvero che lo stesso sia stato acquistato per usucapione.

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