Cass. Civile, sez. II del 2024 numero 29752 (19/11/2024)



Al fine di qualificare un’apertura in un muro come luce o come veduta occorre verificare se la stessa consente l’inspectio (ossia la possibilità per chi la usa di guardarvi attraverso in moro diretto e diagonale) e la prospectio (ossia la possibilità di sporgersi e guardare in tutte le direzioni). Laddove, l’apertura consenta sia l’inspectio che la prospectio, allora si potrà parlare di una “veduta”, mentre le aperture che non consentano tali operazioni saranno qualificabili solo come “luci”. Per l’acquisizione per usucapione della servitù di veduta, è necessario che l’apertura consenta la prospectio in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza. L’irregolarità di un’apertura munita di inferriate, configurabile come luce e non veduta, non può determinare l’acquisto per usucapione del relativo diritto di servitù che rimane legato alla tolleranza del vicino.

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