Cass. civile, sez. II del 2020 numero 4014 (18/02/2020)




L’esclusione della condominialità del bene – e dunque l’inapplicabilità dell’art. 1119 c.c. - non ne comporta in automatico la divisibilità. Se infatti il bene è oggetto di comunione, ai sensi degli artt. 1111 e 1112 c.c., la divisione è possibile solo se non ne pregiudica la destinazione d’uso.
È esclusa la divisione del cortile dello stabile di proprietà non condominiale se il bene cessa di servire all’uso a cui è destinato. L’azione può essere proposta anche da uno dei comproprietari ma spetta al giudice valutare che l’immobile di proprietà comune mantenga la destinazione originaria.

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