Cass. civile, sez. II del 2019 numero 6016 (28/02/2019)




Le norme di diritto internazionale privato di cui alla l. n. 218 del 1995 pongono i criteri per l'individuazione del diritto applicabile a fatti o a rapporti che presentino elementi di estraneità rispetto all'ordinamento italiano. Deve escludersi, pertanto, che l'art. 60 della l. citata abbia introdotto, in via generale, la possibilità di conferire una procura generale a donare, superando il disposto dell'art. 778 c.c., per il solo fatto che in alcuni Stati europei tale procura sia ritenuta pienamente valida, atteso che il menzionato art. 60 diviene operativo esclusivamente qualora, dall'esame dell'atto, si evinca che quest'ultimo sia destinato a produrre effetti (anche) all'estero.
In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, la determinazione qualitativa e quantitativa della sanzione rientra tra i poteri discrezionali dell'organo preposto ad irrogarla, nel rispetto dei limiti minimi e massimi edittali, perché non sono previsti parametri valutativi predeterminati, sicché ogni sanzione, in considerazione della natura punitiva che le è propria, deve essere commisurata alla gravità del fatto, alle circostanze dello stesso ed alla personalità dell'autore, alla stregua di quanto stabilito, per gli illeciti penali, dall'art. 133 c.p. e, per quelli amministrativi, dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981.

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