Cass. civile, sez. II del 2019 numero 24726 (03/10/2019)




In materia di stipulazione degli atti notarili, la lettura dell'atto da parte del contraente sordo è necessaria non solo quando è affetto da sordità totale, ma anche quando la minorazione sia talmente grave da impedire, pur con l'uso delle apposite apparecchiature, quella percezione uditiva che possa dargli la comprensione di ciò che è stato inserito nell'atto medesimo come manifestazione della sua volontà, mentre in tutti gli altri casi il formalismo di cui all'art.56 l.n. non è necessario.

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