Cass. civile, sez. II del 2019 numero 22343 (06/09/2019)




È da escludersi, in quanto intimamente contraddittorio, che possa trasferirsi per sentenza costitutiva del giudice, un diritto ancora sottoposto a condizione sospensiva o ancora sottoposto a termine; né può ipotizzarsi l'emissione di una sentenza che si limitasse ad affermare quel che già prescrive il contratto preliminare, vale a dire che il trasferimento, al quale il promittente alienante si è obbligato, rimanga condizionato o sottoposto a termine. E' invece possibile l'emanazione di sentenza costitutiva che tenga luogo del consenso mancante per il trasferimento di un bene (a cagione dell'inadempimento del promittente alienante), anche nel caso in cui il tempo per la controprestazione non sia ancora scaduto (ciò che capita nell'eventualità in cui tutto o parte del prezzo debba essere corrispondersi in epoca successiva). Il tutto condizionando l'effetto traslativo al pagamento dell'intero prezzo. In tale ipotesi infatti il contratto, per volontà delle parti, nel momento in cui la vicenda viene proposta al giudice, è pienamente efficace.

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